Art. 14.

      1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 411. - (Procedura del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione è da espletare nel termine di trenta giorni e si svolge in un'unica seduta, salvo che il giudice o il conciliatore non ravvisino

 

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concrete possibilità di accordo in tale caso possono rinviare una sola volta la seduta entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data iniziale.
      Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione e possono proporre, sulla base degli atti presentati, eventuali proposte di soluzione.
      Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la loro impossibilità a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.
      Ove la conciliazione sia stata raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.
      Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
      Sugli importi monetari riconosciuti a favore della lavoratrice o del lavoratore è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».